Studenti e famigle – Frequenza attività sportiva agonistica e formazione musicale
In virtù delle numerose richieste pervenute a codesta Amministrazione attestanti la frequenza di attività sportive e formativo-musicale è opportuno, ai sensi della normativa vigente (art. 2 e 14 DPR 122/09; C.M. n. 20 prot. 1483 del 4/03/2011; L. 107/2015), precisare quanto segue:
- Vanno in deroga le assenze in riferimento all’art. 14 del DPR 122/2009, comma 7 relativo alla validità dell’anno scolastico (frequenza minima di tre quarti dell’orario annuale, e C.M. 4/3/2011), il Collegio dei Docenti delibera che una deroga al limite massimo di assenze può essere riconosciuta-sempreché
sussistano al giudizio del Consiglio di Classe sufficienti elementi di valutazione-connesse ad una delle seguenti situazioni:- gravi e comprovati motivi di salute certificati Terapie certificate;
- partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- appartenenza a confessioni religiose per le quali esistono intese che considerano il sabato giorno di riposo (Legge 518 del 1988 Intesa con Chiesa Cristiana Avventista del settimo giorno-Legge 101/89 che regola i rapporti Stato e Unione delle Comunità Ebraiche intesa tra Repubblica italiana e Unione delle Comunità Israelitiche italiane del 27/2/87);
- situazioni familiari gravi documentate da servizi sociali ed Enti
- Permangono le condizioni di accesso al percorso di studente atleta di alto livello.
- Saranno attivate strategie per studenti che frequentano corsi di formazione musicale istituzionalizzati (Conservatori di Musica) e per studenti impegnati in gare agonistiche in relazione al calendario annuale delle gare sportive agonistiche.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosella Tonti